Corte costituzionale: illegittimo il divieto di importazione di rifiuti speciali extraregionali 23-04-2005 - È illegittimo vietare la libera circolazione dei rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero. A meno che non siano rifiuti urbani non pericolosi per quali vale il principio dell' "autosufficienza locale". Lo ha deciso la Corte costituzionale, con una sentenza pubblicata giovedì 21 aprile, nella quale si stabilisce l' illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale della Basilicata nella parte in cui viene imposto il divieto di smaltimento o stoccaggio di rifiuti speciali extraregionali anche in via provvisoria. Rimane fermo, invece - secondo l' Alta corte -, il principio per i rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi per i quali si applica il "criterio della vicinanza" degli impianti di smaltimento "per ridurre - si legge nella sentenza - il movimento dei rifiuti stessi correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento". La questione, sollevata dal Tar lucano - si legge nelle motivazioni della Suprema corte - sarebbe, infatti, in contrasto con "la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell' ambiente e dell' ecosistema prevista dall'articolo 117 della Costituzione" ma anche con il "vincolo generale imposto alle regioni dall' articolo 120 primo comma" della Carta fondamentale che vieta "ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le regioni". fonte: notizia ANSA Cerchi altre news rifiuti radioattivi? |