Il rilevamento e la
misurazione della radioattività
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Rapidi cenni normativi
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Strumenti
tecnici (professionali e semi-professionali)
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Dosimetri
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Contatori
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Caratteristiche dei contatore
Geiger
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Unità di misura
A. Rapidi cenni normativi
La radioattività negli stati dell' Unione Europea deve essere
controllata in base alla Raccomandazione della Commissione Europea
dell'8 giugno 2000, n. 2000/473/Euratom che prevede che venga applicato
l'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di
radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione
dell'insieme della popolazione (G.U.C.E. serie L, del 27 luglio 2000, n.191).
Pertanto tutti gli Stati comunitari dovranno comunicare, periodicamente,
le informazioni relative ai controlli dei livelli di radioattività,
dotandosi di un'apposita rete di controllo diradata e di una fitta. E'
previsto che i controlli siano effettuati (conformemente alle specifiche
dell'allegato I) per le particelle in sospensione, l'aria, le acque di
scorrimento, le acque potabili, il latte e la dieta mista.
La legislazione italiana, inoltre, prevede con il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (in supplemento ordinario n. 74, alla Gazzetta
Ufficiale n. 136, del 13 giugno; "Attuazione delle direttive Euratom
80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti"):
Art. 104 Controllo sulla radioattività ambientale.
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Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonchè le competenze in
materia delle regioni, delle province autonome e dell' ANPA, il
controllo sulla radioattività ambientale e' esercitato dal Ministero
dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano
ed animale e' esercitato dal Ministero della sanità. I Ministeri si
danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il
complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale
e reti di sorveglianza nazionale
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La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole
regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e
dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei
prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente attrezzate. Le direttive dei Ministeri riguardano anche la
standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di
campionamento e misura
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Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati
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Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle
modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti
nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA,
sono affidate all' ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal
fine l' ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal
Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
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a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle
altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e
promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione
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b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività,
quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete
di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con
mezzi e risorse, anche finanziarie
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c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
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Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate
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La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi
della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al
sistema di reti nazionali.
Ormai e' accertato che non esiste soglia sotto la quale le
radiazioni non fanno danno; i limiti di legge sono misure
precauzionali. [1]
fonte:
http://www.peacelink.it/dossier/portinucleari/7.htm
[1]
http://www.prismanet.com/barsanti/scienze/radstrum.html
[2]
E.N.E.A. [3]
http://www.vialattea.net/esperti/fis/radioat.htm [4] |