| I cittadini e l’accesso alle informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello nazionale che internazionale. Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella protezione dell’ambiente. La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini. Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale. Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla giustizia.
1. Principali normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al processo decisionale 2. Il diritto di informazione in materia di ambiente 3. Il diritto di partecipazione al processo decisionale 4. La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia di ambiente
1. Principali normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al processo decisionale La Carta Mondiale della Natura Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 ottobre 1982 (Risoluzione 37/7), enuncia determinati obblighi in capo agli Stati e agli individui al fine di mettere in pratica i principi che la stessa formula. Essa indica in particolare che “ogni persona avrà la possibilità in conformità con la legislazione del suo Paese di partecipare, individualmente o con altri, all’elaborazione delle decisioni che riguardano direttamente il suo ambiente e, nel caso lo stesso subisca danni o deterioramento, ella avrà accesso ai mezzi di ricorso per ottenerne riparazione”. Nel rapporto “il nostro avvenire per tutti” (Rapporto Brundtland), pubblicato nel 1987, la Commissione Mondiale per l’Ambiente (CMED) ha adottato una lista di principi giuridici volti alla protezione dell’ambiente e a uno sviluppo sostenibile, in testa ai quali figura "il diritto fondamentale dell’uomo ad un ambiente sufficiente per assicurare la salute e il suo benessere”. Il principio 6 riguarda in particolare il diritto all’informazione così come l’accesso alla giustizia ordinaria o amministrativa e le garanzie di una procedura regolare.
La Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo il 14 giugno 1992, indica nel principio 10 “la maniera migliore di trattare le questioni ambientali è assicurare la partecipazione di tutti i cittadini coinvolti, al livello più opportuno. A livello nazionale, ogni individuo deve avere debitamente accesso alle informazioni relative all’ambiente detenute dalle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze e alle attività pericolose all’interno della comunità, e avere la possibilità di partecipare al processo decisionale. Gli Stati devono facilitare e incoraggiare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico mettendo le informazioni a disposizione. Un accesso effettivo ad azioni giudiziarie ordinarie e amministrative, comprese sanzioni e riparazioni, deve essere assicurato”.
A livello comunitario, nel frattempo sono state moltissime le direttive che hanno dedicato un articolo al diritto di accesso agli atti e tra queste ne evidenziamo alcune. La più importante è senza dubbio la Direttiva del Consiglio europeo 90/313/CEE del 7 giugno 1990, riguardante la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. Essa infatti riconosce e sancisce per la prima volta il diritto di accesso alle informazioni in materia di ambiente a tutti coloro che ne fanno richiesta indipendentemente dalla dimostrazione di un interesse o una espressa legittimazione ed impegna gli Stati membri ad assicurare tale libertà Questa Direttiva fondamentale deve essere esaminata in connessione con altri testi tipo: la Direttiva del Consiglio n°82/501/CEE del 24 giugno 1982, riguardante i rischi di incidente rilevante di certe attività industriali, la quale prevede che le autorità competenti debbano trasmettere le informazioni che gli sono comunicate dai gestori di impianti industriali considerati particolarmente pericolosi per le persone colpite; la Direttiva del Consiglio n°89/618/Euratom del 27 novembre 1989 riguardante l’informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di urgenza radiologica, e la Direttiva del Consiglio 90/219/CEE del 23 aprile 1990 sui microrganismi geneticamente modificati, secondo la quale gli Stati membri sono obbligati a informare le persone rispetto ai piani di emergenza. Di enorme importanza c’è poi la direttiva del Consiglio n°97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la Direttiva n°85/337/CEE del 27 giugno 1985 sulla valutazione di impatto ambientale di certi progetti pubblici o privati. Questa direttiva che prevede l’accesso alle informazioni che riguardano certe opere, riconosce altresì un ruolo determinante della popolazione interessata e conferisce a tutti la possibilità di partecipare a tutto il processo decisionale sull’opera. Nell’ambito del Consiglio d’Europa la Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, consacra in maniera generale il diritto all’informazione (articolo 10 relativo alla libertà di espressione, che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee), il diritto a vie di ricorso appropriate (articolo 6 relativo a un giusto processo), il diritto a un ricorso effettivo per i diritti e le libertà riconosciuti nella Convenzione (articolo 13). L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha d’altra parte adottato, il primo febbraio 1979, la Raccomandazione 854 relativa all’accesso del pubblico ai documenti governativi e alla libertà di informazione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa si è ugualmente pronunciato su questo tema. Nella Raccomandazione n°R(81)19 del 25 novembre 1981 sull’accesso all’informazione detenuta dalla pubblica autorità, il Comitato dei ministri ha considerato che bisogna fare il massimo sforzo per consentire di “assicurare l’accesso più ampio possibile del pubblico alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche”. La Dichiarazione del Comitato dei ministri sulla libertà di espressione e di informazione del 29 aprile 1982 proclama ugualmente il diritto di ognuno a ricercare le informazioni. La Raccomandazione n°RENV(90)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla strategia europea di conservazione adottata a Strasburgo il 12 ottobre 1990 dalla sesta Conferenza ministeriale europea sull’ambiente prevede anche che i governi e, all’occorrenza, le autorità locali e regionali devono “informare e educare il pubblico, le associazioni, le organizzazioni non governative, e sollecitarle dando loro i mezzi per farlo, a partecipare alla determinazione di misure e programmi di conservazione”. Due sezioni sono dedicate a questo tema: una a “l’informazione, database e monitoraggio”, l’altra a “la presa di coscienza e la partecipazione del pubblico”. La Convenzione di Lugano sulla responsabilità civile dei danni che risultano da attività pericolose per l’ambiente è stata aperta alla firma il 21 giugno 1993. Essa entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tre Stati, di cui due membri del Consiglio d’Europa, ed è aperta all’adesione della Comunità europea e degli Stati non membri del Consiglio d’Europa. Essa si basa sulla nozione di “responsabilità oggettiva” del gestore, vale a dire la responsabilità indipendente dalla colpa e che risulta da un rischio specifico causato da un’attività pericolosa in ambito professionale. Al fine di aiutare la vittima a provare che ha subito un danno, la Convenzione prevede una serie di disposizioni destinate a facilitare l’accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dai gestori (capitolo 3: accesso all’informazione). La stessa apre, d’altra parte, la possibilità ad associazioni o fondazioni di agire in giudizio per ottenere la cessazione di una attività illecita, l’applicazione di misure di prevenzione o il ripristino dell’ambiente danneggiato (capitolo 4: azione e riparazione). La Convenzione di Strasburgo sulla protezione dell’ambiente nel diritto penale, aperta alla firma il 4 novembre 1998, consacra un articolo al diritto per i gruppi di partecipare ai processi. La legge modello sulla protezione dell’ambiente, elaborata nel 1994 da un gruppo di esperti indipendenti nell’ambito del programma di cooperazione che porta avanti il Consiglio d’Europa con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale, consacra ugualmente il suo titolo VI al “diritto del pubblico all’informazione e alla partecipazione alla protezione dell’ambiente”. Questo tratta del diritto all’informazione, della diffusione delle informazioni, degli eventi suscettibili di danneggiare la salute pubblica, del rifiuto della richiesta di informazioni (ricorso giudiziario o amministrativo), dei costi per la comunicazione dell’informazione, di altri obblighi dell’autorità pubblica relativi alle informazioni generali sullo stato dell’ambiente, e sul diritto di partecipazione.
fonte: WWF Italia - Area legale legislativa |