| Gli accordi, le norme e le raccomandazioni degli organismi internazionali che non sono state rispettate 1. Dal punto di vista procedurale In primo luogo viene disatteso il principio n.6 (Quadro di riferimento nazionale normativo e legislativo) dei “Principi fondamentali del maneggiamento dei rifiuti radioattivi ” stabiliti dalla IAEA (Safety Series n.111-F) e ribaditi nella Convenzione IAEA del 1997, senza il quale non vi è certezza del rispetto di tutti gli altri principi. Inoltre la UE nella proposta di direttiva 2003/0021 CNS, all’Art.3 (Indipendenza dell'autorità di sicurezza), stabilisce: “Gli Stati membri istituiscono un'autorità di sicurezza. A livello di organizzazione, struttura giuridica e decisioni, essa deve essere indipendente da qualsiasi altro organismo o organizzazione, pubblico o privato, incaricato della promozione o dell'uso dell'energia nucleare.” Al contrario, i provvedimenti legislativi adottati in Italia dal 1994 ad oggi comportano:
- La scomparsa di una autorità di sicurezza indipendente: l’ENEA DISP è stata sciolta e le sue funzioni sono state inglobate nell’ANPA (poi APAT) che dipende dal Ministero dell’Ambiente (organismo politico)
- La sovrapposizione di responsabilità e competenze tra diversi organismi politici: Ministero dell’Ambiente; Ministero dell’Industria; Presidenza del Consiglio al punto che esistono tre diverse Commissioni ed un Servizio con funzioni coincidenti:
- Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ex D.lgs 230/95);
- Commissione tecnico-scientifica ( composta da 7 membri), con compiti di valutazione e alta vigilanza inerenti agli obiettivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n.3267 (non espressamente abrogata);
- Commissione tecnico-scientifica (19 membri) con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi della legge n.368/03; 4) Servizio sito e deposito di smaltimen to nazionale APAT. •
- L’accentramento di molte funzioni tecniche, scientifiche e procedurali in una sola entità (Il Commissario straordinario) con potere di deroga rispetto al quadro normativo vigente e con capacità decisionale superiore agli altri organismi coinvolti nella materia
- L’affidamento ad una società (Sogin) di compiti di attuazione, informazione e realizzazione del deposito nazionale essendo la Sogin intestataria di tutte le licenze ed autorizzazioni connesse alla produzione e gestione dei rifiuti radioattivi in Italia
- Il conflitto di attribuzioni tra Sogin (dipendente dal Ministero dell’Industria), Commissario straordinario (dipendente dal Presidente del Consiglio) e il Ministero dell’Ambiente, essendo il generale Carlo Jean Presidente di Sogin e Commissario Straordinario; ed essendo Paolo Togni vice Presidente di Sogin, vice Commissario Straordinario e Capo di gabinetto del Ministro dell’Ambiente
- L’attribuzione delle scelte definitive in materia di individuazione e validazione del sito ad un organismo politico come il Consiglio dei ministri. In secondo luogo è ignorato il principio della trasparenza e della messa a disposizione del pubblico delle informazioni tecniche, scientifiche, dei criteri ingegneristici e di sicurezza adottati, nonché dei risultati delle indagini effettuate in relazione a tutta la materia della gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile irraggiato. A tale principio è informata non solo la Convenzione IAEA del 1997 (sottoscritta dall’Italia, ma non ancora ratificata) ma anche le molteplici direttive e raccomandazioni della UE e della Convenzione di Aarhus del 1998
- La Direttiva UE del 3 marzo 1997 (n.97/11/EC che aggiorna la precedente direttiva 85/337/EEC) prescrive:
- che ogni stato membro fornisca tutte le informazioni riguardanti progetti pubblici o privati (espressamente compresi quelli relativi al maneggio e conservazione dei rifiuti nucleari) siano rese di pubblico dominio al fine di garantire alle popolazioni interessate la possibilità di esprimere le loro opinioni prima che il progetto sia approvato (Art. 6)
- che una volta approvato o rifiutato il progetto, le autorità competenti devono informare il pubblico e devono fornire informazioni riguardo al contenuto della decisione e alle ragioni e considerazioni che l’hanno determinata (Art.9)
- Il Rapporto del Comitato per l’Ambiente del Parlamento Europeo sulla Comunicazione della Commissione in materia di leggi ambientali comunitarie(COM 96/500) adottato il 14.05.1997 afferma tra l’altro: “La democrazia è essenziale per una corretta politica ambientale perché solo attraverso il dibattito pubblico si può ottenere un vasto consenso intorno agli obiettivi sanciti dalle leggi. Il ruolo della pubblica opinione diviene un elemento aggiuntivo della politica ambientale se ciò che si ricerca è il consenso della popolazione. Senza di questo non può esserci una adeguata protezione ambientale.”
- La Convenzione di Aarhus del 25 Giugno 1998 in materia di decisioni ambientali e ricorso alla giustizia che stabilisce tra l’altro:
- Nell’ambito della legislazione nazionale di ciascun paese, devono essere emanati provvedimenti volti a rendere disponibili tutte le informazioni su richiesta del pubblico (singole persone o associazioni) e che tale messa a disposizione deve essererealizzata al massimo entro un mese dalla richiesta. (Art. 4)
- Le autorità pubbliche di qualsiasi livello devono essere messe a conoscenza di tutte le informazioni disponibili in materia. Devono essere stabilite procedure obbligatorie per assicurare un adeguato flusso di informazioni verso le autorità pubbliche. Le informazioni devono essere disponibili inqualsiasi forma compresa quella elettronica. (Art.5)
- Devono essere previste e specificate le modalità di partecipazione del pubblico, con particolare riferimento alle popolazioni direttamente coinvolte, al processo decisionale in materia di legislazione ambientale (Art.6) per tutti i progetti elencati nell’allegato I della Convenzione che alla tipologia “Settore energetico” prevede espressamente: Lo stoccaggio definitivo del combustibile irraggiato; lo stoccaggio definitivo di rifiuti nucleari; l’immagazzinamento (per più di dieci anni) di combustibile irraggiato o rifiuti radioattivi in un sito differente da quello di produzione.
- La possibilità per le popolazioni direttamente coinvolte di fare ricorso agli organi di giustizia (Art.9)
- La Proposta di Direttiva (Euratom) del Consiglio della UE sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (2003/0022 CNS) all’Art.3, punto 6, prevede che: “Gli Stati membri garantiscono l’effettiva informazione del pubblico e, se necessario, la sua partecipazione per raggiungere un elevato livello di trasparenza sulle questioni relative alla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sotto la loro giurisdizione. L'opinione pubblica è informata sulle azioni da intraprendere e sullo stato del processo decisionale, in particolare sui criteri adottati per la scelta dei siti per lo smaltimento definitivo.”
Infine va tenuto in conto che la stessa UE, preoccupata della eventuale proliferazione di depositi geologici, ha stipulato nell’ottobre 2003 un “Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan” in cui, tra l’altro, si delinea la possibilità di scambio di “materiali nucleari” (rifiuti compresi) tra i membri della UE e l’Uzbekistan, che dispone di depositi geologici e non, già funzionanti. A questo accordo fa implicito riferimento la proposta di direttiva 2003/0022 CNS allegata.
2 . Dal punto di vista tecnico scientifico Salta agli occhi la sproporzione tra la decisione di realizzare un deposito geologico per rifiuti di III categoria e il modesto quantitativo esistente in Italia di questi rifiuti che assommano a 8629 metri cubi di cui 6957 già condizionati e 1657 da condizionare. L’ingombro finale di questo materiale (compreso il combustibile irraggiato), assomma a circa 20.000 metri cubi, cioè pari al volume di un palazzo di media grandezza. L’impegno di realizzare un deposito geologico di III categoria richiede una enorme quantità di indagini e studi prima di arrivare ad una conclusione: cosa non ancora avvenuta per nessuno dei paesi che detengono quantitativi di rifiuti nucleari superiori ai nostri. Lo “stato dell’arte” dal punto di vista tecnico scientifico in Italia è fermo ad indagini effettuate dall’ENEA nel 1988 su due siti appartenenti al Demanio Militare, successivamente riprese nel 1996 nell’ambito delle attività della Commissione Grandi Rischi istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. Tale attività aveva portato a redigere uno studio di fattibilità che ha permesso di verificare che i due siti avevano le caratteristiche per essere presi in considerazione per ulteriori approfondimenti (come riferisce Pietro Risoluti dell’ ENEA nel convegno “Sicurezza nucleare e disattivazione impianti in Italia” realizzato a Saluggia nel 1998). Sempre in quel convegno lo stesso Risoluti sostiene che: “ I rifiuti di III Categoria italiani (includendo in essi anche gli eventuali combustibili nucleari irraggiati non inviati all'estero per il ritrattamento) sono in quantitativi modesti, tali da non giustificare la necessità di un sito di smaltimento profondo nazionale. Per essi viene previsto un immagazzinamento anche di lungo periodo (30-50 anni) in strutture ingegneristiche adeguate. Queste strutture possono essere localizzate nello stesso sito di deposito definitivo dei rifiuti a bassa attività. Il deposito definitivo è costituito da un sistema di strutture ingegneristiche che assicurano un confinamento completo della radioattività.” Tale considerazione era stata ripresa dal decreto 7/05/2001 del Ministro dell’Industria che nell’assegnare gli indirizzi operativi alla Sogin, vi specificava quello di collaborare col Ministero dell’Industria “all’individuazione, caratterizzazione e predisposizione del deposito nazionale sia per lo smaltimento definitivo dei rifiuti condizionati di II categoria, che per lo stoccaggio temporaneo a medio termine, in una struttura ingegneristica, dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato non riprocessato.” Tradotto in altri termini ciò vuol dire che “lo stato dell’arte” in Italia era il seguente: - si era esclusa l’ipotesi di un deposito geologico di III categoria;
- non era stato effettuato un rapporto preliminare di sicurezza;
- si era espletata (e neanche per intero) solo la prima delle quattro fasi indicate dalla IAEA per la sitizzazione di un deposito, cioè la fase relativa alla Concettualizzazione e pianificazione delle attività di selezione. Tutto il “resto” (cioè quanto previsto nelle normative della IAEA e della UE e quanto la stessa UE è prossima a deliberare) resta ancora da realizzare!
Ma la legge 368/03 appena approvata, non ne tiene conto perché fissa in appena 12 mesi il tempo a disposizione degli esperti per portare a termine ciò che gli altri paesi non hanno realizzato in venti anni. la Task Force ENEA: le attività e i risultati
fonte: A.S.R. |