Zona NucleareIl sito unico nazionale per la raccolta delle scorie nucleari ,
la Sogin, i Personaggi, le Norme, il business dei rifiuti radioattivi,
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Il sito unico nazionale per la raccolta delle scorie nucleari , la Sogin, i Personaggi, le Norme, il business dei rifiuti radioattivi  italiano

    The only national site for collection of nuclear wastes in Italy, Sogin, Personages, Rules, radioactive wastes business  english
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    イタリアにおける国の統合核廃棄物処分場、la Sogin(核施設管理株式会社)、重要人物、法規、放射性廃棄物ビジネス  japanese
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Scorie nucleari. Il Commissario e la Commissione - Tutto inizia così...

 

L' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 63 del 17 Marzo 2003, stabilisce norme urgenti per accelerare i tempi le procedure di stoccaggio ed eliminazione delle scorie nucleari nei siti sul territorio italiano, e di smantellamento delle centrali nucleari fermate dopo il referendum sul nucleare. In particolare il presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleare; viene autorizzata la deroga ad una lunga serie di norme, riguardanti, in generale, vincoli alle autorizzazioni, ai procedimenti amministrativi in materia di edificazione e di trasporto, di valutazione di impatto ambientale, con lo scopo di velocizzare al massimo le operazioni necessarie a raggiungere l’obiettivo della messa in sicurezza dei siti e dei materiali pericolosi. L’ordinanza istituisce una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici, composta da esperti del settore e rappresentanti degli enti locali interessati. Al Commissario viene inoltre dato l’incarico di predisporre un piano di sicurezza che preveda procedure di emergenza in caso di incidente o pericolo, sentite le regioni territorialmente competenti, in coordinamento tanto con le forze di polizia che con le Forze armate. Il monitoraggio continuo della situazione è affidato al Capo del coordinamento della Protezione Civile, che costituirà ed attrezzerà un apposito servizio, scegliendo il personale necessario e comandandolo da altre amministrazioni.

(qui sotto è riportata l'ordinanza con i passi più importanti in grassetto)

 



ORDINANZA 3267 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003

Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [1];
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [2];
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
[3];
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all’attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Considerata l’ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonché procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l’attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l’assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell’obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettività;
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessità ed urgenza per imporre l’adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell’avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;
Acquisita l’intesa delle regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.
1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilità di adottare azioni dirette al conseguimento dell’obiettivo dell’esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l’avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalità di cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la società di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, è autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attività di cooperazione internazionale, nonché ad attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla presente ordinanza.
3. È costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione è composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive ed uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione è integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Società di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell’attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprietà dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e delle sue società partecipate. Al fine di consentire il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Società di cui al comma l sono trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e delle Società dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Società di cui al comma 1, è posto alle dipendenze funzionali della stessa Società, previo consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle attività di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario delegato d’intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il Commissario straordinario dell’Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici che dovrà rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo piano.
Per conferire un più completo grado di sicurezza ai materiali di cui al comma 1, nonché per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede, d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;
legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in esso richiamate;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d’acqua per usi industriali;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;
decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;
decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell’annesso 3;
circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16 dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi stradali;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Art. 3.
1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, in attuazione, altresì, di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149 [4]; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 4.
1. Per l’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall’art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall’attivazione dei consorzi ivi previsti.

Art. 5.
1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell’ambito del medesimo Dipartimento un’apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonché ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 2 della presente ordinanza.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità; l’assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Società di cui all’art. 1, comma 1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi



dal sito  http://www.italiapuntodoc.it/docs/846.html#a3

 




ORDINANZA 3355 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.

(GU n. 112 del 14-5-2004)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del residente del Consiglio dei Ministri concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, recante "Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato";
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi";
Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, e che, pertanto, non sussistono più le ragioni in forza delle quali si era proceduto alla previsione delle summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui all'ordinanza n. 3267/2003 è autorizzato, anche mediante l'uso dello strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla società SOGIN del ramo d'azienda nella titolarità di ENEA concernente gli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi rapporti di lavoro del personale dell'ente, semprechè intervenga il consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni, nonche' i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.
1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonchè comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata.

Art. 3.
1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.
2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e così sostituito: "La predetta commissione e' composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa".
3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole "di cui alla presente ordinanza," sono aggiunte le seguenti "di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonchè".

Art. 4.
1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.
1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.

Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonchè per l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004


Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi



dal sito http://www.ambientediritto.it/Legislazione/nucleare/2004/dpcm%207mag2004.htm


 




In merito ad alcune notizie apprese a mezzo stampa in merito ai poteri che sarebbero stati attribuiti al Commissario delegato, il Dipartimento della Protezione Civile precisa che non è stato previsto alcun vincolo di segretezza per le attività che saranno poste in essere dal Commissario delegato che, al contrario, dovranno essere riferite alle Regioni interessate ed allo stesso Dipartimento della Protezione Civile.

Infatti, l’ordinanza di Protezione Civile n. 3355 firmata dal Presidente del Consiglio lo scorso 7 maggio 2004, prevede all’articolo 2 che: “il Commissario delegato opera riferendo mensilmente alle Regioni interessate ed al Dipartimento della Protezione Civile in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell’emergenza, nonché comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali, trimestralmente le predette iniziative al Tavolo della trasparenza costituito presso le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Basilicata.

E’ inoltre previsto dalla stessa ordinanza che, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi finalizzati allo smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio delle Regioni sopraelencate, il Commissario delegato provveda solo dopo aver acquisito l’intesa delle Regioni territorialmente competenti.


dal sito  http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=1221&dir_pk=5
 

 

 



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