| Il Decreto Marzano del 2 dicembre 2004 (ancora non pubblicato a fine dicembre nella Gazzetta Ufficiale) Il "decreto marzano" (firmato dall' attuale ministro delle Attività Produttive Antonio Marzarto) abroga un precedente decreto del suo predecessore Enrico Letta (decreto del Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001). Sebbene a fine dicembre 2004 si è ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia, il testo è già conoscibile [in questa pagina il testo è quello non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e pertanto non fa fede, anche se quello che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è da ipotizzare identico]. Il "decreto marzano" (come detto, a fine dicembre 2004 ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) presenta alcuni punti rilevanti: Articolo 1 - comma 1 - lettera c in cui si afferma che la società Sogin Spa provvede in particolare a "valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento; definire anche attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente, e dei tempi necessari le soluzioni per il rapido perseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del combustibile nucleare nazionale irraggiato e avviare e portare a conclusione le azioni necessarie Articolo 1 - comma 1 - lettera e in cui si afferma che la società Sogin Spa provvede in particolare a provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi. Articolo 2 - comma 1 Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, !a Sogin Spa presenta al Ministero delle attività produttive entra il 31 dicembre di ogni anno una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1 Articolo 3 - comma 1 Ai sensi dell' articolo 1 comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la società Sogin Spa sviluppa l' attività per terzi sui mercati anche esteri con riguardo alla tutela dell'ambiente, in particolare con riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di impianti nucleari e loro disattivazione al fine di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle attività di cui al precedente articolo 1 Cerchi altre news rifiuti radioattivi? |