| Il documento presente in questa pagina è la relazione integrale e originale (escluse le appendici finali e le note a pie' di pagina) effettuata dalla Sogin per la localizzazione del sito unico nazionale per la raccolta delle scorie nucleari. (elaborato PDN RT 002 - Rev. 0 - Pag. totali 114)
 per le appendici finali della relazione integrale e originale effettuata dalla Sogin per conoscere il parere su tale studio espresso dal Presidente del C.N.R. - prof. Carlo Rubbia - in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati in data 25.11.03
STUDIO PER LA LOCALIZZAZIONE DI UN SITO PER IL DEPOSITO NAZIONALE CENTRALIZZATO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
SOMMARIO 1 - Premessa 2 - Indirizzi istituzionali 3 - Studi e ricerche pregresse in ambito nazionale 4 - Criteri generali di sicurezza 5 - Recuperabilità dei rifiuti radioattivi 6 - Inventario dei rifiuti radioattivi di II categoria 7 - Inventario dei rifiuti radioattivi di III categoria 8 - Metodologia di selezione di un sito profondo in formazione salina 9 - Applicazione della procedura della selezione del sito 10 - Caratteristiche sismiche e gro-idrologiche del sito di Scanzano Jonico 11 - Caratteristiche ambientali e territoriali dell'area di Scanzano Jonico 12 - Piano preliminare di validazione della scelta del sito 13 - Conclusioni
4 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA
4.1 Riferimenti
I criteri di sicurezza e radioprotezione relativi al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, qui di seguito enunciati, fanno diretto riferimento alla normativa nazionale (1-3), alle normative vigenti nei paesi industriali dotati della normativa più avanzata in campo nucleare (4-9), nonché alle raccomandazioni emesse dalle più autorevoli organizzazioni internazionali del settore (10-28). Si può pertanto affermare che su tali criteri esiste un largo e consolidato consenso in ambito internazionale.
4.2 Fasi operative caratteristiche del deposito definitivo
Le fasi operative caratteristiche di un deposito definitivo di rifiuti radioattivi sono le seguenti:
– la fase di sviluppo, durante la quale sono svolte le attività di studio preliminare, di selezione del sito, di progettazione dell’impianto, di definizione dei criteri di accettabilità dei rifiuti radioattivi ammessi allo smaltimento; – la fase di realizzazione dell’impianto, con la preparazione del sito, la costruzione dei fabbricati e degli impianti; – la fase di esercizio, che comprende la ricezione dei rifiuti e la loro disposizione nel deposito, la gestione del sistema di monitoraggio dei rilasci; – la fase di chiusura finale, che ha lo scopo di fornire una configurazione definitiva al deposito; – il rilascio del sito.
In ciascuna delle fasi si deve dimostrare e confermare la rispondenza del sistema agli obiettivi specifici di sicurezza per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.
4.3 Obiettivo fondamentale di sicurezza e radioprotezione per la gestione dei rifiuti radioattivi
L’obiettivo fondamentale di sicurezza e radioprotezione per la gestione dei rifiuti radioattivi, di tutte le tipologie (II categoria, III categoria, combustibile irraggiato se considerato rifiuto) è il seguente:
In tutte le attività inerenti alla gestione dei rifiuti radioattivi deve essere garantita la protezione dell’uomo e dell’ambiente, a breve e a lungo termine, e non devono essere imposti alle future generazioni carichi non dovuti.
4.4 Principi generali di sicurezza e radioprotezione relativi al deposito definitivo
L’obiettivo fondamentale sopra ricordato, se applicato al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, comporta il rispetto dei principi generali e dei criteri operativi enunciati qui di seguito:
1° Le dosi aggiuntive, sia individuali che collettive, causate dal deposito definitivo alla popolazione esistente e alle future generazioni, dovranno essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (Principio ALARA, As Low As Reasonably Achievable).
2° Il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi deve garantire la protezione dell’ambiente.
3° Il grado di isolamento dei rifiuti radioattivi deve essere tale che non possano essere previsti in futuro rischi per la salute dell’uomo, o conseguenze per l’ambiente, che oggi non sarebbero ritenuti accettabili.
4° La generazione che ha usufruito dei benefici delle attività che hanno prodotto i rifiuti radioattivi deve risolvere la problematica del deposito definitivo di tali rifiuti con i più elevati standard di sicurezza disponibili, in modo che nessun carico indebito debba essere trasferito alle future generazioni.
5° Fino al completamento della fase di controllo istituzionale, deve essere possibile il recupero dei rifiuti dal deposito nel sito di smaltimento, garantendo ai lavoratori, alla attuale generazione e a quelle future, nonché all’ambiente, le medesime condizioni di protezione di quelle della fase di esercizio.
6° Le informazioni essenziali relative al deposito definitivo devono essere conservate anche successivamente alla fase di controllo istituzionale, al fine di evitare il rischio di in- debite intrusioni o di improprie riutilizzazioni del sito.
Tali principi e criteri sono applicabili sia per i rifiuti di II categoria che per quelli di III categoria (per questi ultimi, si rimanda, per opportuno confronto, ai principi e criteri dell’IAEA riportati in Appendice1), anche se alcuni di essi sono particolarmente specifici, come ad esempio:
– il “controllo istituzionale” che si effettua sui depositi ingegneristici per i rifiuti di II catego- ria dopo la chiusura definitiva allo scopo di verificare la tenuta del sistema di confina- mento e di assicurare la protezione contro le intrusioni; – il controllo di sottocriticità per i rifiuti di III categoria contenenti materie fissili.
4.5 Criteri operativi di sicurezza e radioprotezione
Per l’applicazione dei suddetti principi generali, è necessario che siano rispettati i seguenti crite- ri operativi di sicurezza e radioprotezione:
A. La ricettività radiologica del sito deve essere adeguata a consentire nelle condizioni di massima sicurezza lo smaltimento dell’intero inventario nazionale dei rifiuti radioattivi.
B. Nelle fasi di esercizio, chiusura e controllo istituzionale del deposito definitivo, la dose per i lavoratori e per la popolazione deve essere mantenuta entro i vincoli previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei seguenti obiettivi di progetto:
– Gruppo critico della popolazione:
- In condizioni normali: 10 µSv/anno
- In condizioni incidentali: 1 mSv/anno
– Lavoratori: - In condizioni normali: 5 mSv/anno
- In condizioni incidentali: 20 mSv/anno
C. Nel periodo successivo alla fase di controllo istituzionale, per qualsiasi arco temporale considerato, la dose efficace ricevuta dall’individuo appartenente al gruppo critico della popolazione non deve eccedere:
– per condizioni di normale evoluzione: 10 µSv/anno – per scenari anomali, associati al verificarsi di eventi e processi improbabili: 100 µSv/anno
D. La sicurezza a lungo termine del deposito definitivo deve essere garantita da un sistema di barriere multiple del quale fanno parte la matrice e il contenitore del rifiuto radioattivo, le varie barriere ingegneristiche e le barriere assicurate dalle caratteristiche naturali del sito.
E. Il deposito per rifiuti radioattivi deve essere progettato in modo tale che i rifiuti contenenti materie fissili siano sistemati in modo tale da garantire una configurazione intrinsecamente sottocritica.
F. La rispondenza dell’intero sistema di deposito con gli obiettivi di sicurezza e radioprotezione deve essere dimostrata per mezzo di analisi di sicurezza specialistiche (“safety assessment”) basate su modelli il più possibile validati.
G. Il deposito definitivo deve garantire la conformità con i requisiti di tipo non radiologico per i rifiuti che presentano anche un rischio di natura chimico-biologica e che rientrano quindi nella categoria dei rifiuti tossico-nocivi.
H. Si deve prevedere un periodo di controllo istituzionale sul deposito, successivo alla sua chiusura, per controllare eventuali mancanze del sistema di confinamento e per assicurare la protezione contro le intrusioni.
I. Deve essere predisposta una opportuna raccolta di selezionate informazioni relative al deposito definitivo, incluse localizzazione, progetto e rifiuti in esso smaltiti, da conserva- re su supporto opportuno, in modo tale da poter mantenere la memoria storica del deposito stesso anche dopo il termine della fase di controllo istituzionale.
4.6 Considerazioni sui limiti di dose efficace
Il limite di dose efficace per il lungo termine di 10 µSv/anno, citato nel paragrafo precedente (criteri B e C) e riportato nella tabella 2.1, è imposto dall’attuale normativa italiana come limite al di sotto del quale si può ritenere che la pratica che determina l’esposizione non abbia rilevanza radiologica (D.L.vo 26 maggio 2000, n. 241, Allegato 1, “Criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche”, in applicazione della Direttiva 96/29 Euratom, Allegato I, paragrafo 3). Il suddetto limite è tuttavia inferiore a quello assunto come riferimento per la realizzazione e la gestione dei depositi definitivi per i rifiuti radioattivi di bassa e media attività già operativi in ambito internazionale (vedasi tabella 2.2). In aggiunta, la Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica (ICRP), l’organismo internazionale più autorevole e rispettato nel settore specifico, nella sue pubblicazioni N. 77 (1997) e N. 81 (1998) relative ai depositi definitivi per i rifiuti radioattivi, stabilisce tale limite a 300 µSv/anno. Identica valutazione è riportata nella bozza dell’agosto 2003 della guida IAEA “Geological Disposal of Radioactive Waste – Draft Safety Requirements” di imminente pubblicazione. Il rispetto integrale e incondizionato del limite di 10 µSv/anno previsto dall’attuale normativa italiana rischia pertanto di introdurre vincoli troppo restrittivi per il deposito definitivo nazionale, in considerazione della quantità e della qualità dei rifiuti radioattivi ad esso destinati. Si ritiene pertanto di mantenere il limite di dose di 10 µSv/anno per gli scenari di normale evoluzione, elevando tale limite a 100 µSv/anno per scenari di tipo anomalo o associati al verificarsi di eventi e processi con probabilità di accadimento più ridotta.
4.7 Bibliografia
1. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 – attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Roma, 13 giugno 1995. 2. Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 – attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dal- le radiazioni ionizzanti – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Roma – 31 agosto 2000. 3. ENEA DISP - Guida Tecnica 26 – Gestione dei rifiuti radioattivi – ENEA DISP – Roma, 1987. 4. 10 CFR Ch. I PART 61 – Licensing requirements for land disposal of radioactive waste – U.S. Nuclear Regulatory Commission – 1-1-98 Edition (normativa americana). 5. REGLE N. I-2 - Conception Générale et Principes Généraux – Objectives de sureté et ba- ses de conception pour les centres de surface destinés au stockage à long terme des dé- chets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique – 19 juin 1984 (normativa francese). 6. RFS-III.2.f – Definition of goals to be set in the engineering and works phases for final dis- posal of radioactive waste in deep geologic formations, in order to ensure safety after the operational life ofthe repository - June 1991 – (normativa francese). 7. GUIDELINE HSK-R-21 – Protection objectives for the disposal of radioactive waste – Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (normativa svizzera). 8. Environment Agency – Radioactive Substances Act 1993 – Disposal facilities on land for low and intermediate level radioactive wastes: Guidance on requirements for authorisation (normativa inglese). 9. AECB - Regulatory Document R-104 - Regulatory objectives, requirements and guidelines for the disposal of radioactive wastes – long term aspects – June 1987 (normativa ca- nadese). 10. IAEA – Safety Standard Series - Siting of Near Surface Disposal Facilities, IAEA safety Se- ries No. 111-G-3.1 -IAEA, Vienna, 1994. 11. IAEA - Safety Standard Series – Near Surface Disposal of Radioactive Waste – REQUIRE- MENTS – No. WS-R-1 – IAEA, Vienna, 1999. 12. IAEA - Safety Standard Series – Safety Assessment for Near Surface Disposal of Radioac- tive Waste – SAFETY GUIDE – No. WS-G-1.1 – IAEA, Vienna, 1999. 13. IAEA – Safety Standard Series - The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Series No. 111-F, IAEA, Vienna, 1995. 14. IAEA – Technical Report Series no. 412 – Scientific and Technical Basis for the Near Sur- face Disposal of Low and Intermediate Level Waste – IAEA, Vienna, December 2002. 15. IAEA – Safety Series N° 99 – Safety Principles and Technical Criteria for the Underground Disposal of High Level Radioactive Waste – IAEA, Vienna, 1989 16. IAEA – Safety Series N° 111-G-4.1 – Siting of Geological Disposal Facilities – IAEA, Vienna,1994 17. IAEA – TECDOC 1187 – Retrievability of high level waste and spent nuclear fuels – IAEA, Vienna, 2000 18. IAEA – TECDOC 1282 – Issues relating to safety standards on the geological disposal of radioactive waste – IAEA, Vienna, 2002 19. IAEA – DS 154 – Geological disposal of radioactive waste – Draft Safety Requirements – IAEA, Vienna, 2003 20. ICRP 46 – Radiation Protection Principles for the Disposal of Solid Radioactive Waste – Annals of the ICRP – Volume 15/4 – Pergamon Press, 1985. 21. ICRP 60 – Recommendations of the International Commission on Radiological Protection – Annals of the ICRP – Volume 21 N. 1-3, Pergamon Press, 1991. 22. ICRP 77 – Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste – Annals of the ICRP – Volume 27 – Pergamon Press, 1997. 23. ICRP 81 – Radiation Protection Recommendations as applied to the Disposal of Long-lived Solid Radioactive waste - Annals of the ICRP – Volume 28/4 – Pergamon Press, 1998. 24. NEA/OECD - Reversibility and Retrievability in Disposal of Radioactive Waste: Reflections at the International Level – Paris, 2001. 25. EUR 14598 IT – Evacuazione dei rifiuti radioattivi: criteri raccomandati per un sito di deposito – Serie Euradwaste n.6 – CEE, Bruxelles, 1992. 26. 1999/829 EURATOM – Raccomandazione della Commissione del 6 Dicembre 1999 sull’applicazione dell’articolo 37 del Trattato EURATOM per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. 27. Proceedings of the International Symposium on Radioactive Waste Disposal : “Health and Environmental Criteria and Standards” – Stockholm, 1998. 28. Proceedings of the International Conference on “Record Management and Long Term Pres- ervation and Retrieval of Information regarding Radioactive Waste” – Roma, Gennaio 2003. |