| I cittadini e l’accesso alle informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello nazionale che internazionale. Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella protezione dell’ambiente. La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini. Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale. Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla giustizia.
1. Principali normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al processo decisionale 2. Il diritto di informazione in materia di ambiente 3. Il diritto di partecipazione al processo decisionale 4. La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia di ambiente
4. La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia di ambiente Il testo normativo internazionale più importante degli ultimi anni in materia è senza dubbio la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, firmata a Aarhus in Danimarca, il 25 giugno 1998. Il Preambolo della Convenzione di Aarhus ricorda espressamente il principio 1 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 che riconosce “che una protezione adeguata dell’ambiente è essenziale al benessere dell’uomo così come al godimento dei diritti fondamentali, compreso lo stesso diritto alla vita”. È stabilito, quindi, un legame concettuale tra il diritto sostanziale e procedurale all’ambiente nella considerazione che “i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere legittimati a partecipare ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia di ambiente” al fine di “essere in grado di far valere” il loro diritto a vivere in un ambiente salubre e di “liberarsi” dal concomitante dovere di proteggere e migliorare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future”. L’articolo 1 della Convenzione, tra gli obiettivi, recita in proposito: “al fine di contribuire a proteggere il diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente consono ad assicurare la salute e il benessere, ogni parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione”. Il riconoscimento nella Convenzione di Aarhus di un diritto sostanziale ad un ambiente salubre sottintende le disposizioni operative relative all’attuazione dei diritti procedurali in materia di accesso alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla giustizia, rafforzando la base giuridica e filosofica di tali diritti. Le disposizioni del preambolo e dell’introduzione accentuano il fatto che tali diritti non solo fini a se stessi, ma sono importanti come mezzi per raggiungere l’obiettivo ultimo che è la piena realizzazione di un diritto fondamentale dell’essere umano a vivere in un ambiente salubre. La formulazione scelta evita di specificare l’esatto contenuto del diritto ad un ambiente salubre che qualcuno aveva considerato una missione impossibile. La Convenzione di Aarhus è considerato il primo trattato multilaterale in materia di ambiente il cui obiettivo principale è di imporre alle parti contraenti obblighi verso i propri cittadini. Da ciò, deriva una stretta affinità tra questa nuova convenzione e le disposizioni di diritto internazionale relative alla protezione dei diritti dell’uomo, Questa affinità appare ugualmente dall’esame delle disposizioni della Convenzione relative alle procedure di controllo del rispetto delle obbligazioni, disposizioni quindi che, per la prima volta in diritto internazionale dell’ambiente consentono la possibilità di istituire un meccanismo di ricorso accessibile non soltanto agli Stati contraenti, ma anche agli individui e alle organizzazioni non governative. L’articolo 15 prevede l’ulteriore adozione, dalla riunione delle parti contraenti, di “assestamenti” per esaminare il rispetto delle disposizioni della Convenzione, che dovranno permettere “una partecipazione appropriata del pubblico” e potranno eventualmente “prevedere la possibilità di esaminare comunicazioni di membri del pubblico relative a questioni aventi un rapporto con” la Convenzione. Bisogna notare che l’espressione “questioni aventi un rapporto con la presente convenzione”, così come prevista dall’articolo 15, può essere considerata relativamente ampia e potrebbe essere interpretata come riferita non soltanto alle violazioni dei diritti procedurali specifici garantiti dalla convenzione, ma anche alle questioni relative alla realizzazione del diritto sostanziale ad un ambiente salubre riconosciuto come finalità della convenzione ed in particolare del suo articolo 1. La Convenzione di Aarhus, ratificata dalla Repubblica italiana con L. 16 marzo 2001 n. 108 è in vigore dal mese di ottobre 2001, data in cui è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche previsto dall’accordo. La definizione di informazione ambientale contenuta nella Convenzione è intenzionalmente di ampia portata ed è suddivisa in tre parti: lo stato degli elementi dell’ambiente; fattori ambientali, attività e misure; lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i luoghi culturali e le strutture. E’, pertanto, compresa in tale concetto qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva sonora o contenuta in banche dati circa lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, degli organismi geneticamente modificati, nonché quelle riguardanti sostanze, energie, rumori o radiazioni, accordi ambientali, pratiche, legislazioni, piani, programmi che influenzano o potrebbero influenzare l’ambiente. La Convenzione, oltre ad ampliare l’ambito oggettivo della direttiva 90/313 ne precisa il quadro soggettivo, riconoscendo espressamente, per la prima volta nel diritto internazionale, il ruolo delle associazioni di protezione ambientale non governative ed il loro diritto ad accedere alle informazioni sullo stato dell’ambiente. La libertà a conoscere di ogni informazione in materia di ambiente è sancita in modo definitivo dalla Convenzione che a differenza di tutte le normative precedenti, sancisce anche il diritto a partecipare alle procedure decisionali e ne formalizza i principi. Quindi, di ogni attività “particolare” (così dice la Convenzione nei considerata) che si voglia approvare deve essere informato adeguatamente e per tempo il pubblico interessato tramite pubblicazione, affissione o comunque un modo chiaro di conoscenza. Le informazioni, dice ancora la Convenzione, devono riguardare non solo l’attività oggetto di procedimento, ma anche la natura delle decisioni, l’autorità pubblica investita del progetto, i tempi di inizio delle procedure, le possibilità di partecipazione del pubblico e la data e il luogo di ogni audizione pubblica prevista. Per tutta la durata della procedura decisionale è prevista la partecipazione del pubblico che dovrà essere convocato in audizione nelle forme e tempi atti ad assicurargli tale partecipazione effettivamente. L’effettività della partecipazione che, come visto, deve essere assicurata dallo Stato membro come obbligo, diventa ancora più importante quando consideriamo che il pubblico deve cominciare la sua partecipazione davvero all’inizio della procedura decisionale, ovvero, dice la Convenzione, “allorquando tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora possibili e il pubblico può esercitare una reale influenza”. La forza della partecipazione, vediamo, sta proprio nel poter intervenire effettivamente quando la discussione sta iniziando, anzi ancora di più, per la Convenzione il cittadino interessato dovrebbe essere un interlocutore privilegiato per l’organo decisore e la decisione dovrebbe anche dare essere espressione del sentimento comune della comunità. Questa è la vera finalità della Convenzione di Aarhus, ribaltare completamente il piano e far sì che non vi siano più decisioni su modifiche ambientali che anche i cittadini non abbiano concordato o, almeno, conosciuto in ogni particolare. Così il cittadino può compiere osservazioni, analisi, dare opinioni, avere e dare informazioni sull’attività proposta e l’organo decisore al momento della decisione la accompagna con le motivazioni e considerazioni sulla base delle quali è fondata. La Convenzione partendo, quindi, dal principio per cui le persone devono essere informate delle attività che potrebbero arrecare un danno o comunque effetti sull’ambiente in cui vivono, va tanto oltre e riconosce che tale principio diventa un diritto garantito per legge e che ogni amministratore pubblico deve garantire. |