| I cittadini e l’accesso alle informazioni e ai procedimenti decisionali in materia di ambiente Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale è ormai sancito da moltissime convenzioni, atti e leggi sia a livello nazionale che internazionale. Questo diritto nasce sulla base di un riconoscimento da parte della comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli che all’interno di associazioni sono chiamati a svolgere nella protezione dell’ambiente. La previsione di tale partecipazione ha così permesso che si concretizzasse in un diritto inalienabile che tutti gli Stati sono tenuti a riconoscere e garantire ai propri cittadini. Così se a livello internazionale si riconosceva e ribadiva che le questioni ambientali sono trattate meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati (Rio de Janeiro 1992), a livello nazionale ciascun cittadino deve avere un adeguato diritto di accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente detenute dalle autorità pubbliche e l’opportunità di partecipare al processo decisionale. Gli Stati hanno quindi il dovere di facilitare e incoraggiare tale conoscenza rendendo le informazioni accessibili e prevedere che vi sia la possibilità rimediare al diniego con un reale accesso alla giustizia.
1. Principali normative sul diritto di accesso alle informazioni e partecipazione al processo decisionale 2. Il diritto di informazione in materia di ambiente 3. Il diritto di partecipazione al processo decisionale 4. La Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia di ambiente
3. Il diritto di partecipazione al processo decisionale Quando si parla di diritto di partecipazione al processo decisionale si intende riferirsi non ad una semplice audizione dei cittadini intesi come singoli o organizzati in associazioni, ma ad una ben strutturata ed istituzionalizzata forma di intervento. Purtroppo questo genere di partecipazione in materia ambientale è assai raro. Malgrado i progressi compiuti dalla legislazione ambientale e lo sviluppo di una diffusa coscienza tra i cittadini, veri e propri diritti di partecipazione al processo decisionale in materia ambientale non sono attuati a livello nazionale e internazionale. A livello internazionale bisogna ricordare la Carta della Natura del 1982 già citata come primo riferimento al diritto di partecipazione, ma bisogna arrivare Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 per vedere esplicitamente riconosciuto tale diritto. Il diritto di partecipazione, come citato nei testi internazionali, si basa pertanto sul principio secondo cui coloro che potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli in conseguenza di un’alterazione dell’ambiente circostante devono poter partecipare alla determinazione delle decisioni dalle quali potrebbero derivare loro tali conseguenze. A tal proposito già l’OCSE aveva più volte sollecitato gli Stati membri ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini allorchè si tratti di prendere decisioni che potrebbero incidere negativamente sullo stato dell’ambiente. Nella Convenzione di Espoo sull’impatto ambientale nel contesto trasfrontaliero del 1992, si richiede agli stati di informare adeguatamente il pubblico e di prevedere la possibilità di partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione di impatto ambientale riguardanti attività da esercitarsi in aree ad alta probabilità di inquinamento trasfrontaliero. Di conseguenza, nella decisione finale sulle attività proposte, lo Stato dovrà tenere in debita considerazione anche le osservazioni degli abitanti delle aree più direttamente interessate. Malgrado negli anni si siano sviluppati strumenti normativi dedicati alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, nella pratica l’attuazione di un tale diritto si è rivelata assai controversa, per non dire ostacolata dalla rigidità delle amministrazioni o degli organi decisionali. Probabilmente fino all’inizio degli anni ’90 solo le associazioni ambientaliste hanno avuto la capacità e il riconoscimento per intervenire nei processi decisionali facendo pressione per influenzare dall’esterno le decisioni degli organismi decisionali, mentre il diritto di partecipazione di associazioni rappresentative di interessi diffusi si è consolidato nel caso del Comitato permanente dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Dal 1986, infatti, a seguito dell’incidente di Chernobyl, il Comitato dei Governatori dell’AIEA avviò una serie di incontri allo scopo di considerare i possibili sviluppi legislativi nel campo della responsabilità per danno provocato da incidenti nucleari e in tale sede, per la prima volta, è stata prevista la partecipazione di Greenpeace come osservatore. Questo esempio ha significato molto nel riconoscimento della partecipazione ad attività pubbliche e ne ha sancito l’istituzionalizzazione. Negli anni, quindi, molti incontri e conferenze internazionali hanno previsto la partecipazione delle associazioni e ONG come osservatori (ad esempio la Convenzione sui cambiamenti climatici), probabilmente nella consapevolezza che tali enti rappresentavano persone e cittadini comuni e quindi sostanzialmente autorizzando la partecipazione del pubblico alle procedure decisionali. A livello comunitario nonostante il diritto di informazione sugli atti detenuti dalle istituzioni è stato riconosciuto e sostanzialmente istituzionalizzato sin dall’inizio degli anni ’90, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali amministrativi e legislativi ha incontrato maggiori difficoltà. Ricordiamo in proposito che, per la prima volta, le associazioni sono state invitate a partecipare alla discussione della prima direttiva sulla responsabilità per danno ambientale da rifiuti (1989) che espressamente escludeva i rifiuti nucleari. E proprio grazie all’intervento delle associazioni in tutto il processo decisionale, si ottenne l’inserimento del danno da rifiuti nucleari già previsto dalla Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell’energia nucleare. La direttiva che ha definitivamente previsto, oltre al diritto di informazione anche la partecipazione del pubblico ai procedimenti decisionali è senz’altro la direttiva 85/337CEE sulla Valutazione d’impatto ambientale. Questa direttiva che disciplina le procedure per la realizzazione di opere che potrebbero avere un impatto sull’ambiente, ha previsto che i cittadini interessati da un determinato progetto, siano informati e consultati secondo le modalità che fissano i singoli Stati membri, prima che la decisione finale venga presa. Grandi difficoltà si riscontrano ancora, a distanza di tanti anni dall’approvazione di questa direttiva nella possibilità di vedere assicurato sempre tale diritto, ma ciononostante il principio è stato sancito e rientra quindi negli obblighi nazionali di assicurarne la piena realizzazione. |