| Le Direttive Europee che disciplinano l’accesso del pubblico all’ informazione ambientale
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea in data 28 gennaio 2003 hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico all’informazione ambientale che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 39/1997. La recente Direttiva, che dovrà esser recepita dall’ordinamento italiano entro il 2005, amplia notevolmente l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale.
La Direttiva n. 2003/4/CE estende notevolmente, rispetto alla disciplina in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la definizione di “informazione ambientale”, arrivando a ricomprendervi, nell’articolo 2, “lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente”. Parallelamente L’unione Europea procede nel rafforzamento del diritto di accesso all’informazione ambientale ampliando anche la cerchia dei soggetti titolari del diritto di accesso. Nell’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l’accesso all’informazione ambientale “ a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Per quanto riguarda l’oggetto del diritto di accesso, sempre la Direttiva in questione, nell’articolo 7, precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo di informazione che dovrà esser messa a disposizione: “l’informazione che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi sull’impatto ambientale”. Una recentissima pronuncia del Tar Lazio, sez. III, la sentenza n. 126 del 15 gennaio 2003, sembra aver anticipato, quanto all’estensione dei soggetti titolari del diritto all’accesso alle informazioni ambientali, le novità della Direttiva comunitaria nella direzione di garantire in materia ambientale il massimo grado di trasparenza dell’azione amministrativa, affermando che il diritto d’accesso alle informazioni ambientali detenute dalle pubbliche amministrazioni “spetta a chiunque ne faccia richiesta e senza dovere necessariamente provare il proprio interesse”. [1]
(sotto sono riportati i testi delle direttive con in grassetto i passaggi più importanti)
- Direttiva 90/313/CEE del Consiglio (del 7 giugno 1990) concernente la libertà di accesso all' informazione in materia di ambiente
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente
- Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 28 gennaio 2003) sull'accesso del pubblico all' informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio
B. Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (G.U. n. 54 del 6 marzo 1997, Supplemento ordinario)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 45 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 , legge comunitaria 1993, l' articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE; Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente; Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 , recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
Articolo 2 - Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente; b) "autorità pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
Articolo 3 - Ambito di applicazione 1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.
Articolo 4 - Casi di esclusione 1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare: a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale; b) l'ordine e la sicurezza pubblici; c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state; d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale; e) la riservatezza dei dati o schedari personali; f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo. 2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione. 3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata. 4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso,con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1. 5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.
Articolo 5 - Modalità del procedimento di accesso 1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. 2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPR 27 giugno 1992, n. 352 , e successive modifiche e integrazioni. 3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato. 4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
Articolo 6 - Tutela del diritto di accesso 1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all' articolo 25, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Articolo 7 - Diffusione delle informazioni relative all'ambiente 1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 , viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Articolo 8 - Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale 1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del DPR 27 giugno 1992, n. 352 , relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.
Articolo 9 - Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 , e di cui al DPR 27 giugno 1992, n. 352 , e successive modificazioni ed integrazioni.
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