Il Decreto Marzano del 2
dicembre 2004
(ancora non pubblicato a fine dicembre nella
Gazzetta Ufficiale)
Il "decreto marzano" (firmato dall'
attuale ministro delle Attività Produttive Antonio Marzarto) abroga un
precedente decreto del suo predecessore Enrico Letta (decreto del
Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato 7 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001).
Sebbene a fine dicembre 2004 si è ancora in attesa della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia, il testo è già conoscibile [in
questa pagina il testo è quello non pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e pertanto non fa fede, anche se quello che sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale è da ipotizzare identico].
Il "decreto marzano" (come detto, a fine dicembre 2004 ancora in
attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) presenta alcuni
punti rilevanti:
Articolo 1 - comma 1 - lettera c
in cui si afferma che la società Sogin Spa provvede in particolare
a "valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato
esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali
la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del
trattamento e riprocessamento; definire anche attraverso
valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo
periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente, e dei
tempi necessari le soluzioni per il rapido perseguimento
dell'obiettivo della messa in sicurezza del combustibile nucleare
nazionale irraggiato e avviare e portare a conclusione le azioni
necessarie
Articolo 1 - comma 1 - lettera e
in cui si afferma che la società Sogin Spa provvede in particolare
a provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e
altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile
nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo
smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono
ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i
tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo
utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei
rifiuti radioattivi.
Articolo 2 - comma 1 Nell'ambito
delle azioni di specifico interesse comune, !a Sogin Spa presenta al
Ministero delle attività produttive entra il 31 dicembre di ogni anno
una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività di cui
all'articolo 1
Articolo 3 - comma 1 Ai sensi
dell' articolo 1 comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la
società Sogin Spa sviluppa l' attività per terzi sui mercati anche
esteri con riguardo alla tutela dell'ambiente, in particolare con
riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione,
agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e
radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo
smantellamento di impianti nucleari e loro disattivazione al fine di
una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e
competenze disponibili garantendo efficienza e professionalità alle
attività di cui al precedente articolo 1
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